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Detrazione Irpef 65%
L’agevolazione consiste nella detrazione d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, da ripartire in 10 anni.
Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del Dl 63/2013) al 31 dicembre 2019, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Le spese sostenute precedentemente fruivano, invece, della detrazione del 55%. Dal 1° gennaio 2020 la detrazione sarà del 36%, cioè quella ordinariamente prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia.

Si tratta di riduzioni dall’Irpef e dall’Ires concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:

·         interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro

·         interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre

·         l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro

·         CALDAIE A CONDENSAZIONE GENERATORI AD ARIA A CONDENSAZIONE a) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013; b) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; c) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione. 

ENTITA’ DEL BENEFICIO interventi di tipo a) detrazione del 50% (2) delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018; b) e c) detrazione del 65%; per un limite massimo di detrazione ammissibile di 30.000 € per unità immobiliare.

  • RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PARTICOMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (1) , che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo(detrazione fiscaledel 70%); b) stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al DM 26/06/2015 - “decreto linee guida”– (detrazionefiscaledel 75%); c) stessi interventi di cui ai punti a) e b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di 1 classedirischiosismico(detrazionefiscaledell’80%); d) stessi interventi di cui ai punti a) e b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di 2 classidirischio sismicoinferiore(detrazionefiscale dell’85%). 
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  • POMPEDI CALORE AD ALTA EFFICIENZA o SISTEMIGEOTERMICI A BASSA ENTALPIA o SCALDACQUA A POMPADI CALORE - SOSTITUZIONE, INTEGRALE O PARZIALE, DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA, ANCHE CON SISTEMIGEOTERMICIA BASSA ENTALPIA - SOSTITUZIONE DI SCALDACQUA TRADIZIONALI CON SCALDACQUA A POMPA DI CALOREDEDICATIALLA PRODUZIONEDI ACQUA CALDA SANITARIA.
  • PERQUALI EDIFICI: - alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi; - devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla nostra FAQ n.24 (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf); ENTITA’ DEL BENEFICIO: è possibile detrarre il 65% delle spese totalisostenute; il limitemassimo di detrazione ammissibile è di 30.000 € per unità immobiliare.
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  • SCHERMATURE SOLARI e CHIUSURE OSCURANTI E’ AGEVOLABILE L’ACQUISTO E POSA IN OPERA DI SCHERMATURE SOLARI E/O CHIUSURE TECNICHE MOBILI OSCURANTI (Allegato M(*) al D.Lgs 311 del 29/12/2006) MONTATI IN MODO SOLIDALE ALL’INVOLUCRO EDILIZIO O AI SUOI COMPONENTI E INSTALLATI ALL’INTERNO, ALL’ESTERNO O INTEGRATI ALLA SUPERFICIE FINESTRATA .
  • REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO: - è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M(*) al D.Lgs 311 del 29/12/2006; - devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente; - devono essere a protezione di una superficie vetrata; - possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata; - devono essere mobili; - devono essere schermature “tecniche”; - le chiusure oscuranti possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti); - per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti; - per le schermature solari vengono escluse quelle con orientamento NORD. - devono possedere una marcatura CE,se prevista; - devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica
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  • BUILDING AUTOMATION INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION, CHE CONSENTANO LA GESTIONE AUTOMATICA PERSONALIZZATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO O PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA O DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA, COMPRESO IL LORO CONTROLLO DA REMOTO ATTRAVERSO CANALI MULTIMEDIALI. 
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  • REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO: Deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali. I dispositivi devono: - mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; - mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; - consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
  • SPESE AGEVOLABILI: - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non sono ricomprese tra le spese ammissibili, l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati. - spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria. 
Attenzione:

Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario acquisire i seguenti documenti:
• l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.
• l’attestato di certificazione energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. (solo in caso di ristrutturazione globale dell’edificio)
• la scheda informativa, relativa agli interventi realizzati

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
• attestato di certificazione energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. (solo in caso di ristrutturazione globale dell’edificio)
• la scheda informativa, relativa agli interventi realizzati

Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati.
In particolare va conservato:
• l’asseverazione;
• la ricevuta di invio tramite internet della documentazione all’Enea;
• le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. È bene ricordare che l’agevolazione della detrazione del 55% è condizionata all’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.

Bonus ristrutturazioni edilizie, Ecobonus e bonus mobili: guide fiscali aggiornate alla Legge di Bilancio 2019

Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 12/02/2019 1005

Bonus edilizi: l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di febbraio 2019 le tre guide “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” e “Bonus mobili ed elettrodomestici”

Bonus edilizi: guide aggiornate alla Legge di Bilancio 2019

Le guide fiscali per tutti i bonus edilizi principali, ovverosia Ecobonus, ristrutturazioni edilizie e bonus mobili, sono aggiornate a febbraio 2019: l'Agenzia delle Entrate ha rinnovato le pubblicazioni con le novità apportate dalle legge 145/2018, cd. Legge di Bilancio 2019, che ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Ecobonus: cosa resta immutato

  • riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
  • riduzione, a partire dal 2018 al 50%, della percentuale di detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro);
  • esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A
    introduzione di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Riguardo alle caldaie a condensazione, in definitiva, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.

Ecobonus: interventi condominiali

La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era invece già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla Legge di Bilancio 2018. In virtù di ciò, quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per gli interventi condominiali sono previste, inoltre, detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Ecobonus: cessione credito

Dal 2018 è anche possibile cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.

Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Il decreto del MEF dell'11 maggio 2018 ha definito le procedure e le modalità di esecuzione di questi controlli. La guida aggiornata descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

Bonus ristrutturazioni edilizie

L'agevolazione più 'famosa' è sicuramente quella disciplinata dall'art.16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

Da ultimo, la Legge di Bilancio 2019 ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Importante: dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. La comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

I benefici fiscali per i lavori sul patrimonio immobiliare non si esauriscono con la detrazione Irpef.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente Legge di Bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2019, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018.

Per gli acquisti effettuati nel 2018, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2017.

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).

LE TRE GUIDE AGGIORNATE SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF

 

 
 
ivo magnabosco
architetto
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